User:Holapaco77/Template:Italy-CAD-OBD

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Open data




Questo file è considerato dalla legge italiana come dato aperto, perché è stato pubblicato da una Pubblica amministrazione italiana senza l'applicazione di alcuna licenza e, in quanto tale, è utilizzabile da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato e gratuitamente (open by default), ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, il paragrafo 8 (cfr. pagina 84) delle vigenti "Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico", emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce espressamente e in modo vincolante che «la mancata indicazione della licenza implica che i dati siano pubblicati secondo i termini stabiliti dalla licenza CC-BY (attribuzione), ossia con il solo obbligo di citare la fonte». Pertanto, per caricare il file è obbligatorio indicare il nome dell'ente e l'indirizzo completo della pagina web nella quale è stato pubblicato questo file.

Incipit

Uso[edit]

Il presente template deve essere utilizzato per caricare i file di tipo aperto senza licenza pubblicati da una Pubblica Amministrazione italiana.

Parametri[edit]

{{Italy-CAD-OBD |organizzazione = |URL = }}

Esempi d'uso[edit]

{{Italy-CAD-OBD |organizzazione = Ministero dei dati aperti |URL = http://www.ministero.opendata.it/open-by-default.htm }}


Note[edit]

Pagine correlate[edit]


Ulteriori note che possono essere aggiunte:
Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazione, i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. L'eventuale adozione di una licenza è motivata ai sensi delle linee guida nazionali" (articolo 52 del CAD).

I dati di tipo aperto sono definiti dal legislatore italiano come: *disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; *accessibile attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti (inteso come formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi), e adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e provvisti dei relativi metadati; *resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso,l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36

Il documento amministrativo è definito dall'articolo 22 della Legge 241/1990 come: "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
L'articolo 5 della Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore stabilisce che le disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

English[edit]

Further notes that can be added:

Under the Digital Administration Code (CAD), approved by Legislative Decree 7 March 2005 n. 82 and subsequent modifications and integration, data and documents that the owners shall publish, in any manner, without the express adoption of a license means released as open-ended data. The adoption of a license is justified in accordance with national guidelines "(Article 52 of the CAD).

The open-ended data is defined by the Italian legislature as:

  • Available under the terms of a license permitting their use by anyone, even for commercial purposes, in disaggregated format;
  • Accessible through information and communication technologies, including the public and private computer networks, in open formats (as a format data made public, exhaustively documented and neutral with respect to the technological tools necessary for the use of the same data) automatic and suitable for use by computer programs and provided with the relevant metadata;
  • Made available for free through information and communication technologies, including the public and private computer networks, or are made available to the marginal costs incurred for their reproduction and dissemination. The Agency for the Digital Italy shall establish, through a resolution, the exceptional cases identified according to objective, transparent and verifiable, in which they are made available at rates higher than marginal costs. In any case, the Agency, in the treatment of the exceptional cases identified, shall obey the indications provided by Directive 2003/98 / EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the reuse of public sector information, transposed legislative decree 24 January 2006 n. 36

The administrative document is defined by Article 22 of the Law 241/1990 as "any graphical representation, fotocinematografica, electromagnetic or of any other species of the contents of acts, even indoors or not related to a specific procedure, held by a public administration and relating to activities of public interest, regardless of the public or private nature of their substantive law ".

Article 5 of Law no. 633/1941 on copyright provides that the provisions relating to copyright protection does not apply to the texts of official acts of the state and public administration, both Italian and foreign.